La progettazione antincendio segue un iter burocratico preciso che accompagna un’opera dalla sua progettazione all’operatività. Eliminare il rischio di incendio è impossibile ma il lavoro di un professionista è fondamentale per portare il rischio più vicino possibile allo zero.
Come architetto che progetta la sicurezza antincendio, seguo le attività che devono adeguarsi alla Prevenzione incendi perché elencate nel DPR 151/2011 o perché desiderano aumentare il livello di sicurezza dei lavoratori che impiegano. Intervengo nella fase di progettazione di un’opera civile o industriale, privata o pubblica, e definisco gli accorgimenti che riducono il rischio di innesco e di propagazione di un incendio.
Categorie e iter burocratico delle attività a rischio incendio
Attività che rientrano nell’elenco delle attività soggette
La progettazione antincendio degli edifici che ospitano attività soggette ai controlli
Elenco delle pratiche di prevenzione incendi
Consulenza preventiva, sopralluogo e preventivo della consulenza antincendio
Categorie e iter burocratico delle attività a rischio incendio
I decreti DPR 151/2011 e DM 07/08/2012 chiariscono l’iter burocratico per le attività a rischio incendio classificate nelle categorie A, B, C a seconda del livello di pericolosità.
Categoria A – L’iter che porta all’autorizzazione a iniziare l’attività da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco corrisponde alla SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Il professionista antincendio deve certificare e asseverare, cioè garantire e assumersi la responsabilità di quanto garantito, che l’attività abbia tutti i requisiti per poter esercitare col minimo rischio di sviluppare un incendio.
Riferimenti di legge:
- DPR 151/2011 – Classificazioni attività soggette e iter burocratico
- Articolo 4 – Segnalazione Certificata Inizio Attività D.M. 07/08/2012
Categorie B e C – Sono le categorie che comprendono le attività più a rischio per complessità, dimensioni o per numero di persone presenti: queste attività hanno bisogno della verifica prima della presentazione della SCIA finale.
In questi casi, il professionista antincendio deve presentare un progetto preliminare per ridurre al minimo il rischio di incendio, motivando le sue scelte e le strategie antincendio, e presentarlo per l’approvazione al Comando dei Vigili del Fuoco che lo analizza e può:
- esprimere parere favorevole
- chiedere integrazioni e chiarimenti
- esprimere parere ostativo, cioè negativo (il progetto va rifatto o va in deroga)
Riferimenti di legge:
- D.M. 07/08/2012
- Nuovo Codice di Prevenzione Incendi DM 03/08/2015
- ART. 6 ISTANZA DI DEROGA DM 07/08/2012
Attività che rientrano nell’elenco delle attività soggette
Quando un’attività rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, il titolare ha l’obbligo di mettersi in regola per poter esercitare, pena la chiusura dell’attività e/o sanzioni economiche.
In alcuni casi, il professionista antincendio può decidere in accordo con il titolare di chiedere l’accesso agli atti depositati presso il Comando dei Vigili del Fuoco: questo passaggio serve per verificare l’esistenza di documentazione rilasciata negli anni da parte del Comando.
Quando l’iter burocratico è terminato, il titolare dell’attività ha l’obbligo di mantenere efficienti i requisiti di prevenzione incendi e di rinnovare la conformità con l’istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio: il professionista antincendio rinnova e garantisce la conformità, oppure dichiara che le modifiche successive sono sostanziali ma non aggravano il rischio di incendio; un caso tipico è il cambio di destinazione d’uso di un locale senza aumento di persone che lo usano.
Riferimenti di legge:
- Allegato 1 DPR 151/2011 Art.5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio DM 07/08/2012
L’iter burocratico è diverso per le attività che rientrano nella categoria C per le quali, oltre alla verifica del progetto da parte del Comando (valutazione del progetto), è previsto anche il sopralluogo finale da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di modifiche sostanziali alle condizioni di sicurezza, come per esempio i cambi di destinazione d’uso, le modifiche sulle vie di fuga, l’aumento del personale presente, bisogna sottoporre il progetto a una nuova valutazione (se l’attività rientra nelle categorie B o C), o a una nuova SCIA per le attività che rientrano nella categoria A.
La progettazione antincendio degli edifici che ospitano attività soggette ai controlli
La normativa di riferimento definisce le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che, per esempio, ospitano molte persone nello stesso momento, come le scuole, gli ospedali, gli alberghi, oppure che hanno caratteristiche di pericolosità: locali tecnici, centrali termiche (caldaie) ad alta potenzialità alimentate da combustibili liquidi o gassosi, depositi di materiali combustibili ecc.
Gli edifici che ospitano questo tipo di attività devono avere i requisiti di prevenzione incendi e l’ente esaminatore, cioè i Vigili del Fuoco, provvede a verificarli.
Riferimenti di legge:
- DPR 151/2011
Elenco delle pratiche di prevenzione incendi
Le pratiche di prevenzione incendi sono diverse a seconda delle attività e sono necessarie per ottenere il certificato di prevenzione incendi. Eccole:
- Valutazione dei progetti per le categorie B e C. La valutazione del progetto può essere fatta riferendosi a:
- norme verticali (canoniche) per le attività con una normativa specifica, per esempio gli alberghi
- attività senza norma specifica (attività industriali, depositi, ecc): il professionista, insieme al responsabile dell’attività, decide le strategie antincendio più consone tramite la valutazione del rischio
- nuova normativa, detta codice antincendio (RTV) per alcune attività specifiche e in via di sviluppo perché destinata a sostituire tutta la normativa canonica di prevenzione incendi
- Istanza di deroga quando non esiste conformità totale alla norma verticale
- SCIA antincendio (Categorie A, B e C)
- Accesso agli atti: verifica dello stato approvato depositato presso il Comando dei Vigili del Fuoco
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
Posso inoltre occuparmi di valutazione del rischio e del piano di emergenza.
Consulenza preventiva, sopralluogo e preventivo della consulenza antincendio
Offro una consulenza preventiva per verificare quali soluzioni possono avere parere favorevole dal comando dei Vigili del Fuoco (oppure della Direzione Regionale), e che allo stesso tempo non siano di ostacolo al proseguimento delle normali attività lavorative quotidiane.
Con il sopralluogo verifico se le attività possono esercitare senza il controllo da parte dei Vigili del Fuoco o se ricadono nelle attività definite dal DPR 151/2011, quindi stilo un preventivo di incarico per le prestazioni professionali da attivare.
Scrivetemi per contattarmi e chiedermi una consulenza e per più informazioni sulle pratiche di prevenzione incendi.
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