La prevenzione incendi è una disciplina regolata da procedimenti specifici, elencati e descritti in un regolamento che indica:
- le attività che devono adeguarsi alle norme di prevenzione incendi: se la vostra attività è indicata, avete l’obbligo di adeguarvi
- gli adempimenti necessari all’adeguamento, cioè tutto quello che dovete fare perché la vostra attività sia in regola con la prevenzione incendi
La progettazione antincendio ha norme specifiche per gli edifici di nuova realizzazione e per gli edifici esistenti e stabilisce questi obiettivi:
- ridurre al minimo le cause di incendio
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio
- garantire che le strutture portanti siano stabili e assicurino la possibilità di soccorrere gli ospiti delle strutture
- assicurare che gli ospiti delle strutture ricettive escano indenni dai locali delle strutture o che possano ricevere soccorso
- assicurare che le squadre di soccorso possano lavorare in sicurezza all’interno e in prossimità delle strutture
Riferimenti di legge:
- Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi (DPR 151/2011)
- Nuovo Codice di Prevenzione Incendi ( D.M. 30/10/2019)
Link Normativa antincendio:
Per comodità, qui trovate l’elenco e una breve descrizione delle attività più comuni elencate nel Regolamento.
Attività turistico-ricettive
Le strutture comprese sono alberghi, motel, villaggi turistici, studentati, ostelli, residence, rifugi alpini, dormitori con più di 25 posti letto e campeggi all’aperto.
L’attività 65 del DPR 151/2011 si suddivide in:
- A – Da 25 a 50 posti letto
- B – Da 50 a 100 posti letto
- C – Oltre i 100 posti letto
La progettazione antincendio è disciplinata dal DM 14/07/2015. Esiste anche la possibilità di seguire il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi che contiene la norma verticale specifica sulle strutture alberghiere (RTV 05 del DM 09/08/2016).
Edifici scolastici
Gli edifici scolastici seguono una normativa specifica (DM 26/08/1992) che disciplina la progettazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti per tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.
La classificazione delle scuole si basa sul numero di persone presenti:
- Asili nido sopra le 30 persone presenti, compresi operatori e il personale
- Scuole di ogni grado con più di 100 persone presenti
I Vigili del Fuoco richiedono il controllo solo per le scuole con numero di presenze superiori a 100.
Tra le scuole con più di 100 persone presenti esiste una suddivisione ulteriore, disciplinata dal punto n. 67 del DPR 151/2011:
- A – Scuole con presenza da 100 a 150 persone
- B – Scuole con presenza da 150 a 300 persone
- C – Scuole con presenza superiore a 300 persone
Anche per gli edifici scolastici esiste la possibilità di seguire il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi che contiene la norma verticale specifica (RTV del DM 07/08/2017).
Ospedali
Il punto 68 del DPR 151/2011 classifica le strutture sanitarie che devono seguire le norme di prevenzione antincendio:
- Ospedali
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale
- Case di riposo
La norma tecnica di riferimento è il DM 18/09/2002.
Attività commerciali
Quando parliamo di attività commerciali teniamo in considerazione la loro superficie lorda, comprese le aree di deposito: la superficie superiore a 400 mq indica la necessità di applicare le norme di prevenzione antincendio.
Le attività commerciali sono elencate al punto 69 del DPR 151/2011 e sono divise per ampiezza:
- A – Superfici da 400 a 600 mq
- B – Superfici da 600 a 1.500 mq
- C – Oltre i 1.500 mq
La norma di riferimento è il DM 27/07/2010
Depositi
Non esiste una regola tecnica specifica per i depositi: la progettazione antincendio è disciplinata secondo la Valutazione dei Rischi fatta dal professionista, come previsto dal DM 10/03/98.
Rientrano nella progettazione antincendio i depositi con superficie lorda superiore a 1.000 mq e con quantitativo di merci e materiale combustibile superiore a 5.000 Kg.
I depositi in generale sono classificati al punto 70 del DPR 151/2011.
Uffici con oltre 300 presenze
Sono classificati a seconda del numero di persone presenti:
- A – Uffici da 300 a 500 presenze
- B – Uffici da 500 a 800 presenze
- C – Uffici oltre le 800 presenze
Questi uffici sono elencati al punto 71 del DPR 151/2011 e la regola tecnica di riferimento è il DM 22/02/2006.
Centrali termiche (caldaie)
Per centrali termiche intendiamo le caldaie alimentate da gas metano o da gasolio. Sono classificate in A, B, C a seconda della loro potenzialità: la potenza minima per sottostare alla disciplina antincendio è di 116 Kw. Il riferimento di legge è il punto 74 del DPR 151/2011.
La regola tecnica è il DM 28/04/2005 per le caldaie alimentate da combustibile liquido.
Di nuovissima emanazione il D.M.08/11/2019 che contiene la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi e va a sostituire il D.M. 12/04/1996.
Autorimesse
Sono divise in tre categorie:
- A – Da 300 a 1.000 mq di superficie coperta
- B – Da 1.000 a 3.000 mq di superficie coperta
- C – Oltre i 3.000 mq di superficie coperta
Le autorimesse sono classificate al punto 75 del DPR 151/2011 e la regola tecnica di riferimento è il DM 01/02/1986.
Edifici di civile abitazione
L’altezza ai fini antincendio degli edifici civili è una misurazione tecnica definita nella sezione Termini e Definizioni del DM 30.11.1983; l’altezza che indica la necessità della prevenzione antincendio è dai 24 metri e altezze superiori, divisi in:
- A – Altezze antincendio da 24 a 32 metri
B – Altezze antincendio da 32 a 54 metri
C – Altezze antincendio oltre i 54 metri
Gli edifici di civile abitazione sono elencati al punto 77 del DPR 151/2011 e disciplinati dal DM 16/05/1987 o dalla nuova RTV DM 21/02/2017.
Nuovo Codice di Prevenzione Incendi.
Di recente emanazione è il D.M. 05/08/2015 ovvero nuovo Codice di Prevenzione incendi, che ha avuto ad ottobre la sua riforma con il D.M. 30/10/2019: il Codice diventa obbligatorio per le attività NON normate, mentre continua ad esistere il doppio binario per le attività con regola canonica, di cui si attende a breve la revisione delle RTV in coerenza con l’emanazione del D.M. 30/10/2019.
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