Attività turistico-ricettive
Le strutture comprese sono alberghi, motel, villaggi turistici, studentati, ostelli, residence, rifugi alpini, dormitori con più di 25 posti letto e campeggi all’aperto.
L’attività 65 del DPR 151/2011 si suddivide in:
A – Da 25 a 50 posti letto
B – Da 50 a 100 posti letto
C – Oltre i 100 posti letto
La progettazione antincendio è disciplinata dal DM 14/07/2015. Esiste anche la possibilità di seguire il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi che contiene la norma verticale specifica sulle strutture alberghiere (RTV 05 del DM 09/08/2016).
Edifici scolastici
Gli edifici scolastici seguono una normativa specifica (DM 26/08/1992) che disciplina la progettazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti per tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.
La classificazione delle scuole si basa sul numero di persone presenti:
Asili nido sopra le 30 persone presenti, compresi operatori e il personale
Scuole di ogni grado con più di 100 persone presenti
I Vigili del Fuoco richiedono il controllo solo per le scuole con numero di presenze superiori a 100.
Tra le scuole con più di 100 persone presenti esiste una suddivisione ulteriore, disciplinata dal punto n. 67 del DPR 151/2011:
A – Scuole con presenza da 100 a 150 persone
B – Scuole con presenza da 150 a 300 persone
C – Scuole con presenza superiore a 300 persone
Anche per gli edifici scolastici esiste la possibilità di seguire il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi che contiene la norma verticale specifica (RTV del DM 07/08/2017).
Ospedali
Il punto 68 del DPR 151/2011 classifica le strutture sanitarie che devono seguire le norme di prevenzione antincendio:
Ospedali
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale
Case di riposo
La norma tecnica di riferimento è il DM 18/09/2002.
Attività commerciali
Quando parliamo di attività commerciali teniamo in considerazione la loro superficie lorda, comprese le aree di deposito: la superficie superiore a 400 mq indica la necessità di applicare le norme di prevenzione antincendio.
Le attività commerciali sono elencate al punto 69 del DPR 151/2011 e sono divise per ampiezza:
A – Superfici da 400 a 600 mq
B – Superfici da 600 a 1.500 mq
C – Oltre i 1.500 mq
La norma di riferimento è il DM 27/07/2010
Depositi
Non esiste una regola tecnica specifica per i depositi: la progettazione antincendio è disciplinata secondo la Valutazione dei Rischi fatta dal professionista, come previsto dal DM 10/03/98.
Rientrano nella progettazione antincendio i depositi con superficie lorda superiore a 1.000 mq e con quantitativo di merci e materiale combustibile superiore a 5.000 Kg.
I depositi in generale sono classificati al punto 70 del DPR 151/2011.
Uffici con oltre 300 presenze
Sono classificati a seconda del numero di persone presenti:
A – Uffici da 300 a 500 presenze
B – Uffici da 500 a 800 presenze
C – Uffici oltre le 800 presenze
Questi uffici sono elencati al punto 71 del DPR 151/2011 e la regola tecnica di riferimento è il DM 22/02/2006.
Centrali termiche (caldaie)
Per centrali termiche intendiamo le caldaie alimentate da gas metano o da gasolio. Sono classificate in A, B, C a seconda della loro potenzialità: la potenza minima per sottostare alla disciplina antincendio è di 116 Kw. Il riferimento di legge è il punto 74 del DPR 151/2011.
La regola tecnica è il DM 28/04/2005 per le caldaie alimentate da combustibile liquido.
Di nuovissima emanazione il D.M.08/11/2019 che contiene la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi e va a sostituire il D.M. 12/04/1996.
Autorimesse
Sono divise in tre categorie:
A – Da 300 a 1.000 mq di superficie coperta
B – Da 1.000 a 3.000 mq di superficie coperta
C – Oltre i 3.000 mq di superficie coperta
Le autorimesse sono classificate al punto 75 del DPR 151/2011 e la regola tecnica di riferimento è il DM 01/02/1986.
Edifici di civile abitazione
L’altezza ai fini antincendio degli edifici civili è una misurazione tecnica definita nella sezione Termini e Definizioni del DM 30.11.1983; l’altezza che indica la necessità della prevenzione antincendio è dai 24 metri e altezze superiori, divisi in:
A – Altezze antincendio da 24 a 32 metri
B – Altezze antincendio da 32 a 54 metri
C – Altezze antincendio oltre i 54 metri
Gli edifici di civile abitazione sono elencati al punto 77 del DPR 151/2011 e disciplinati dal DM 16/05/1987 o dalla nuova RTV DM 21/02/2017.